La nostra azienda si preoccupa di fornire un servizio di “terzo responsabile” dell’impianto termico. In generale il responsabile dell’impianto coincide con la figura del proprietario dell’impianto stesso. Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un“terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Il terzo responsabile:
La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.
In linea con le normative vigenti la nostra azienda avrà il compito di compilare il libretto d’impianto, che può essere definito come il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati.
Nel Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo modello di librettodi impianto che sostituisce sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) che quello riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).
Il nuovo libretto si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di climatizzazione estiva ed anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.
Il libretto è di tipo modulare, pertanto, sono da compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.
Il responsabile dell’impianto, il nostro aiuto, dovrà sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.Per le pompe di calore e le macchine frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto di impianto non sostituisce, ma si affianca, al “registro dell’apparecchiatura” previsto dal DPR 43/2012 e pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente (www.miniambiente.it).
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella 1.
Quindi se le operazioni di manutenzione sono più frequenti di quanto previsto nella tabella 1, non è sempre obbligatorio eseguire il controllo di efficienza energetica.
Sono soggetti a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti:
Le potenze dell’impianto suddette si riferiscono alla somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine frigorifere, che si esegue soltanto quando essi agiscono sullo stesso sistema di distribuzione. Oltre alla tempistica indicata nella tabella 1, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:
Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui:
A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo” istituito dalla Regione o dall’amministrazione competente per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.