Terzo responsabile

La nostra azienda si preoccupa di fornire ai propri clienti il servizio di “terzo responsabile” dell’impianto termico. In generale il responsabile dell’impianto termico e’ il proprietario.

Vi sono però le seguenti situazioni particolari:

  • Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino

  • Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio

  • Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato

Fino al 2013 la responsabilità dell’impianto termico affidata esclusivamente all’amministratore o al proprietario. Data la complessità dell’incarico, il decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 16 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto anche la possibilità di affidare a un gestore terzo “l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica”. Deve essere l’assemblea condominiale a deciderlo, trasferendo l’incarico al cosiddetto terzo responsabile, mediante contratto scritto.

Chi è il terzo responsabile?

La nostra esperienza e la vasta conoscenza del settore ci permette di intervenire per la ristrutturazione e l’adeguamento di impianti condizionamento con interventi a 360° con formula “chiavi in mano”. Le nostre soluzioni sono realizzate per essere efficienti, sicure e a norma di legge e per farvi vivere in pieno comfort e tranquillità i vostri spazi, approfittando, inoltre, degli importanti sgravi e le detrazioni fiscali previste per chi decide di intraprendere un’operazione di ristrutturazione di un ambiente o di un intero immobile.

Quali sono i suoi compiti?

Il terzo responsabile deve assolvere agli stessi compiti che altrimenti spetterebbero all’amministratore. Diventa cioè il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica. Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza, soprattutto in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente: uno dei suoi compiti è quello di provvedere al contenimento dei consumi energetici.

Impianto a norma

È bene sapere che questo tipo di incarico può essere conferito solo in presenza di un impianto conforme e a norma; in caso contrario il contratto deve prevedere l’obbligo di messa a norma del sistema termico. In caso di inadempienza su questo aspetto, ad esempio a causa di problemi tecnici, il gestore deve comunicare tempestivamente in forma scritta all’amministratore l’esigenza di effettuare gli interventi.

Doveri reciproci

Per la mesa a norma dell’impianto affidato a terzi, l’amministratore dovrà convocare immediatamente l’assemblea per autorizzare, tramite delibera, l’effettuazione delle opere con l’individuazione della relativa copertura economica. La delibera dell’assemblea dev’essere votata entro 10 giorni dalla comunicazione realizzata dal terzo responsabile all’amministratore.

Decadenza della responsabilità

Passata la scadenza senza delibera, la delega al terzo responsabile viene a decadere. Il delegato dovrà informare della decadenza l’ente preposto ai controlli, specificandone i motivi. Il verificarsi di questa situazione riporta la responsabilità dell’impianto in capo all’amministratore.

Sanzioni

In caso di mancati adempimenti, il terzo responsabile può incorrere in sanzioni amministrative. Essendo responsabile di tutte le carenze normative dell’impianto, è sottoposto ai provvedimenti previsti dal comma 5 dell’art. 15 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, numero 192, che indicano sanzioni pecuniarie da 500 a 3.000 euro.

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